Causa vinta

⚖️ Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 28 Marzo 2024 ha rigettato l’opposizione del debitore e confermato le ragioni creditorie.

✔️ L’opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito, la liberazione del fideiussore ex art. 1955 e 1956 cc, la decadenza dell’azione verso i fideiussori e la nullità della fideiussione.

✔️ L’eccezione di prescrizione del credito formulata dall’opponente non è accoglibile in quanto il creditore con la domanda di ammissione al passivo – equiparata alla domanda giudiziale – ha interrotto la stessa, con conseguente decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale.

✔️ Avendo l’Istituto di credito provato di aver “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore (deposito domanda di insinuazione allo stato passivo nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 cc), i fideiussori rimangono in ogni caso obbligati, pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale.

✔️ Rigettata anche l’eccezione di liberazione del fideiussore per fatto del creditore, non avendo parte opponente dimostrato alcuna violazione di doveri giuridici da parte dell’Istituto di credito richiedendo l’art. 1955 cc “un fatto” quantomeno colposo o comunque illecito.

✔️ Rigettata infine la proposta di eccezione di liberazione del creditore, ai sensi dell’art. 1957 cc, essendo la doglianza prettamente generica e non supportata da alcuna documentazione.

La sentenza completa al link: 👉🏼 https://www.studiolegalefedele.net/contents/Sentenza_2542.pdf

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