Causa vinta

⚖️ Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 28 Marzo 2024 ha rigettato l’opposizione del debitore e confermato le ragioni creditorie.

✔️ L’opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito, la liberazione del fideiussore ex art. 1955 e 1956 cc, la decadenza dell’azione verso i fideiussori e la nullità della fideiussione.

✔️ L’eccezione di prescrizione del credito formulata dall’opponente non è accoglibile in quanto il creditore con la domanda di ammissione al passivo – equiparata alla domanda giudiziale – ha interrotto la stessa, con conseguente decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale.

✔️ Avendo l’Istituto di credito provato di aver “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore (deposito domanda di insinuazione allo stato passivo nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 cc), i fideiussori rimangono in ogni caso obbligati, pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale.

✔️ Rigettata anche l’eccezione di liberazione del fideiussore per fatto del creditore, non avendo parte opponente dimostrato alcuna violazione di doveri giuridici da parte dell’Istituto di credito richiedendo l’art. 1955 cc “un fatto” quantomeno colposo o comunque illecito.

✔️ Rigettata infine la proposta di eccezione di liberazione del creditore, ai sensi dell’art. 1957 cc, essendo la doglianza prettamente generica e non supportata da alcuna documentazione.

La sentenza completa al link: 👉🏼 https://www.studiolegalefedele.net/contents/Sentenza_2542.pdf

Causa vinta

⚖️  Il Tribunale di Perugia con sentenza del 20.03.2024 conferma le ragioni creditorie del Service e rigetta le eccezioni del debitore;

✔️ Si ritiene realizzata la condizione di procedibilità del procedimento di mediazione anche con la dichiarazione di entrambe le parti (per il tramite del procuratore) di indisponibilità a proseguire oltre sin dal primo incontro;
✔️ Con il deposito degli estratti di conto corrente integrale il creditore comprova il proprio credito e la regolarità del rapporto se la parte debitrice, per contro, non svolge alcuna specifica contestazione in ordine agli importi indicati;
✔️ L’eventuale mancato invio degli estratti conto al correntista è irrilevante per il pagamento del saldo, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il debitore delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato;
✔️ Le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI ed i provvedimenti della Banca d’Italia non sono assoggettate al principio iura novit curia, applicabile invece agli atti normativi, per cui la parte interessata alla nullità delle fideiussioni omnibus fondata su tali provvedimenti deve procedere al relativo deposito, pena il rigetto delle censure.

La sentenza completa al link: 👉🏼 https://www.studiolegalefedele.net/contents/Sentenza_1380.pdf

Credit Awards 2024 – Milano

Un’occasione unica!
Il nostro Studio è stato presente, in qualità di Legal Partner, alla ottava edizione dei Credit Awards 2024 che si sono tenuti a Milano lo scorso 14 Marzo.
Credit Awards è l’appuntamento annuale, organizzato da Credit News, che premia aziende, manager e professionisti nei settori delle Informazioni Commerciali, Credit Management, Recupero e Gestione del Credito, Investigazioni Private sul credito.

Tutte le informazioni al link: 👉🏼 https://https://www.creditnews.it/creditawards/